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Sfatiamo il mito che pochi millimetri possano isolare termicamente un edificio, sia in termini di efficienza energetica, sia per l'accesso alle detrazioni fiscali.

Ultimamente si sente molto parlare di microcappotto, cappotto nanotecnologico o nanocappotto.

A seguito dell’articolo pubblicato da Cortexa - l’associazione delle aziende del settore dell’Isolamento a Cappotto che da sempre si impegna a diffondere la cultura dell’Eccellenza nell’Isolamento Termico - in qualità di azienda del settore ci inseriamo anche noi nel recente fermento che riguarda il “micro cappotto” o “cappotto nanotecnologico”, e simili, come alternativa al cappotto termico.

Anche alla luce del grande interesse suscitato dall’agevolazione fiscale del Superbonus rilancio 110%, è doveroso fare assoluta chiarezza.

Solo il cappotto termico infatti raggiunge le trasmittanze previste per accedere alle detrazioni fiscali e solo esso riesce a garantire risparmio energetico e comfort interno.

Non esiste infatti ad oggi alcuna soluzione di pochi millimetri di spessore che possa non solo competere ma addirittura chiamarsi “cappotto”. Quindi le soluzioni come cappotto nanotecnologico, microcappotto, cappotto sottile, come anche le cosiddette pitture isolanti o i rasanti isolanti… non sono in grado di isolare termicamente come il cappotto termico.

L’accesso alle agevolazioni fiscali prevede infatti, per esempio, che un materiale da 4 mm debba avere una conduttività termica dichiarata pari a circa λD = 0.0014 W/mK. 

Non si trovano sul mercato materiali che rispettino tali requisiti. Quindi ciò che viene dichiarato su alcuni documenti e schede tecniche deve quantomeno suscitare qualche diffidenza.

Dalla lettura della tabella (fonte: Cortexa)  si evince che gli isolanti da 4 mm non permettono di accedere alle detrazioni fiscali in quanto non esistono materiali con conduttività termica dichiarata (cioè con valore certificato da un laboratorio accreditato) di λD = 0.0014 W/mK.

 

Nel rispetto della norma di calcolo UNI EN ISO 6946, dedicata alla valutazione della trasmittanza termica U, il parametro conduttività termica dichiarata λD è quello da utilizzare per valutare la trasmittanza U di progetto.

Non valgono altri valori, indicati in genere come conduttività equivalenti, che sono frutto della fantasia di alcuni e che non hanno alcun riscontro scientifico.

 

Essendo non disponibili i valori di conduttività e resistenza termica dichiarata delle proposte di isolamento termico con pochi mm (1-2), esse non si possono di fatto confrontare con le soluzioni veramente efficaci come i Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto.

Nello specifico inoltre, come scrive Cortexa “le prove possono non essere statisticamente significative (ad esempio materiali che dispongono di una sola prova su un campione realizzato ad hoc, oppure prove realizzate in situ o con metodologie non standard); non si conoscono le condizioni di stagionatura dei materiali (ad esempio i materiali essiccati hanno una conduttività termica inferiore); non si conoscono le condizioni di temperatura di prova (a più bassa temperatura i materiali si comportano meglio e hanno una conduttività inferiore); possono essere stati testati in modo corretto prodotti e campioni, che poi non corrispondono a quelli messi in commercio. Per esempio, mandando in laboratorio un pannello sottovuoto e poi dicendo che la prova è relativa a una pittura. In casi come questo il rapporto di prova del laboratorio solitamente non riporta la descrizione del prodotto ma solo una “coerenza di nome”.

Proposte come pitture isolanti, rivestimenti riflettenti, nanocappotto, microcappotto, cappotto sottile o materiali nanotecnologici isolanti non offrono neanche un vantaggio economico poiché i materiali sono molto costosi in rapporto alle prestazioni termiche che sono pressoché inesistenti.

Infine, il progettista tenuto ad asseverare l’effettiva prestazione termica ha la responsabilità di quanto dichiara e deve prestate particolare attenzione ai certificati forniti dalle aziende che vendono materiali che promettono ciò che non possono mantenere.  Nello specifico i riferimenti normativi sono (cit Cortexa):

  • ai fini del rispetto della legge, la norma UNI EN ISO 6946, relativa a Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodi di calcolo, è richiamata direttamente dal DM requisiti minimi 26/06/2015 in allegato 2. Nella norma, all’interno del paragrafo dedicato al calcolo della resistenza termica di materiali omogenei 6.7.1.1, viene specificato che il valore di conduttività termica di progetto dei materiali isolanti va calcolato in accordo con la UNI EN ISO 10456 (norma dedicata alla valutazione della conduttività dichiarata λD e di progetto che si calcola a partire da quella dichiarata);
  • ai fini dell’accesso alle detrazioni, la norma di riferimento per il calcolo della trasmittanza termica è sempre la UNI EN ISO 6946. Le metodologie di calcolo sono infatti richiamate dal DM 11/03/2008, attuativo delle leggi finanziarie, e sono quelle del DLgs 192 e s.m.i.

 

 

Luglio 2020

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